- 9 Ottobre 2018
- Postato da: Linda Caroli
- Categoria: Previdenza

Cos’è RITA?
E’ uno strumento introdotto con la Legge Finanziaria 2017 insieme all’APE agevolato e all’APE volontario per contribuire alla flessibilità in uscita a seguito dell’introduzione della Legge Fornero e senza gravare sulle casse dello Stato.
Una rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) attraverso la quale i soggetti cessati dal lavoro e in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE e che devono essere certificati dall’INPS, possono riscuotere in via anticipata le prestazioni della previdenza integrativa fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.
Si tratta di un “reddito ponte”, erogato dal Fondo di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto e nel quale ha contribuito e che può essere abbinato all’APE volontaria o all’APE sociale. Va valutato bene se richiederla oppure no perchè se si riscuote in anticipo il capitale accumulato nel fondo integrativo si riduce e di conseguenza si abbatte il valore della rendita che il lavoratore percepirà una volta raggiunti i requisiti per richiedere la pensione di vecchiaia
I requisiti per ottenere la RITA sono diversi
- cessazione dell’attività lavorativa;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
oppure
- cessazione dell’attività lavorativa;
- non occupazione per oltre due anni nel periodo successivo alla cessazione dell’attività lavorativa
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Richiedere la RITA comporta anche un interessante vantaggio fiscale in quanto la rendita è soggetta a tassazione con l’aliquota del 15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo sino ad abbassare l’aliquota sostitutiva al 9%.